1. Il consiglio della scuola ha compiti di responsabilità di indirizzo e di programmazione delle attività dell'istituzione scolastica, nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti e nei limiti delle disponibilità di bilancio. Esso, in particolare, su proposta del dirigente scolastico:
a) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;
b) adotta il piano dell'offerta formativa, elaborato dal collegio dei docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili;
c) approva i documenti contabili di previsione e di rendicontazione delle spese;
d) delibera il regolamento della scuola, che definisce i criteri per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione, per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola, nonché per la designazione dei responsabili dei servizi;
e) approva l'adesione della scuola ad accordi e progetti coerenti con il piano dell'offerta formativa.
2. Il consiglio della scuola dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 31 ottobre successivo alla sua scadenza.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, il regolamento di cui al comma l, lettera a), è deliberato dal consiglio