Art. 3.
(Consiglio della scuola).

      1. Il consiglio della scuola ha compiti di responsabilità di indirizzo e di programmazione delle attività dell'istituzione scolastica, nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti e nei limiti delle disponibilità di bilancio. Esso, in particolare, su proposta del dirigente scolastico:

          a) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;

          b) adotta il piano dell'offerta formativa, elaborato dal collegio dei docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili;

          c) approva i documenti contabili di previsione e di rendicontazione delle spese;

          d) delibera il regolamento della scuola, che definisce i criteri per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione, per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola, nonché per la designazione dei responsabili dei servizi;

          e) approva l'adesione della scuola ad accordi e progetti coerenti con il piano dell'offerta formativa.

      2. Il consiglio della scuola dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 31 ottobre successivo alla sua scadenza.
      3. In sede di prima attuazione della presente legge, il regolamento di cui al comma l, lettera a), è deliberato dal consiglio

 

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di circolo o di istituto uscenti. Decorsi sei mesi dal suo insediamento, il consiglio della scuola può adottare modifiche e integrazioni al regolamento deliberato ai sensi del presente comma.
      4. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio della scuola, il direttore dell'ufficio scolastico regionale provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.